PREMIO ALLA NASCITA

PREMIO ALLA NASCITA O ALL’ADOZIONE DI MINORE

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1 c. 353) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore (cosiddetto “Bonus mamma domani”).
Il premio di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, e’ corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Con le Circolari n. 39 del 27 febbraio 2017, n. 61 del 16 marzo 2017 e n. 78 del 28 aprile 2017 l’INPS ha chiarito requisiti, modalità e termini per la presentazione della domanda da parte della futura madre, nonché gli aspetti fiscali e contabili.
Con il successivo Messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018, l’INPS si è adeguato al pronunciamento del Tribunale di Milano superando le precedenti impostazioni che limitavano l’accesso al beneficio ad alcune categorie di donne straniere: titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo di cui all’art. 9 del Decreto legislativo 286/1998, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del Decreto legislativo 30/2007.
Il messaggio INPS prevede infatti l’estensione del beneficio a tutte le madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico – fattuali previste dall’art. 1 c. 353 della Legge 232/2016, prevedendo al contempo il riesame delle domande precedentemente presentate. 

In attuazione della Legge Delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico e del conseguente d.lgs. 230/2021, che istituisce dal 1° gennaio 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico, il Premio alla nascita è abrogato.

 

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Ultimo aggiornamento al 14 febbraio 2023