Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, istituito dalla Legge 449/1997 (art. 59 c. 44) e poi ridefinito dalla Legge 328/2000 (art. 20), è la principale fonte di finanziamento statale della rete ordinaria di interventi e servizi sociali.
Nel FNPS confluiscono i fondi settoriali preesistenti in ambito sociale (tossicodipendenza, disabilità, infanzia e adolescenza, immigrazione, ecc.), a cui si aggiunge uno stanziamento appositamente predisposto dalla stessa Legge 328; esso si configura quindi come uno strumento unitario attraverso il quale lo Stato partecipa, insieme alle Regioni e soprattutto ai Comuni, al finanziamento delle politiche sociali sul territorio, in un’ottica di integrazione e unitarietà degli interventi, come previsto dalla Legge 328/2000. Espandi
Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente in unica soluzione tra le Regioni, attraverso decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con la Conferenza Unificata, senza vincolo di destinazione (Legge 289/2002, art. 46 c. 2). Le Regioni, a loro volta, sulla base delle rispettive programmazioni sociali, attribuiscono le risorse agli enti gestori della funzione socioassistenziale (Comuni, Ambiti territoriali, ecc.).
Dal 2001 al 2009 nello stanziamento del Fondo erano ricomprese le risorse destinate all’INPS a copertura dei cosiddetti “diritti soggettivi” (quali: assegni di maternità di base, assegni ai nuclei familiari numerosi, agevolazioni a genitori di persone con handicap grave, indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major); inoltre, fino al 2007, erano ricomprese le risorse destinate ai 15 Comuni “riservatari” ai sensi della Legge 285/1997 (infanzia e adolescenza).
Il Fondo è divenuto strutturale grazie alla Legge di Bilancio 2015 (Legge 190/2014), con una dotazione annua di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.
La Legge di Bilancio 2019 ha disposto un aumento del Fondo di 120 milioni di euro.
RISORSE
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