FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

FONDO NAZIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La normativa vigente pone in capo ai Sindaci l’onere dell’accoglienza dei minori non accompagnati, stranieri e non. Ciascun Comune, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determina liberamente le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza (gestione diretta del servizio, affidamento a soggetto del privato sociale, affido familiare).

A decorrere dal 2012, lo Stato, con l’istituzione del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Decreto Legge 95/2012, art. 23 c. 11, convertito dalla Legge 7 agosto 2012), con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, supporta economicamente i Comuni contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l’accoglienza dei MSNA. Espandi

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Ultimo aggiornamento al 15 febbraio 2023