Con la legge 285/1997 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzato a realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Fin dalla sua nascita il 30% delle risorse del FNIA è riservato al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari (comuni cosiddetti “riservatari”, scelti in ragione di loro specifiche criticità).
A decorrere dal 1998, un anno dopo la nascita del Fondo nazionale per le politiche sociali, gli stanziamenti previsti per il Fondo Infanzia e adolescenza confluiscono nel FNPS, pur mantenendo la finalizzazione e dal 2003, con l’art. 46 comma 2 della Legge Finanziaria 2003, la 289/2002, confluiscono senza vincolo di destinazione, ad eccezione della quota destinata ai Comuni Riservatari. Espandi
Infine, la legge finanziaria 2007 (art. 1 c. 1258 della Legge 296/2006, poi integrato dall’art. 2 c. 470 della legge finanziaria 244/2007) ha nuovamente mutato il quadro della situazione prevedendo una diversa allocazione delle risorse del FNIA, limitatamente alle risorse destinate ai comuni riservatari, che sono determinate annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria ed allocate fuori dal FNPS con uno stanziamento autonomo.
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Ultimo aggiornamento al 31 gennaio 2019